Titoli commercializzabili di efficienza energetica o certificati bianchi
Decreti Ministeriali
Il meccanismo dei ”titoli commercializzabili di efficienza energetica” (o “certificati bianchi”) è stato introdotto nel nostro Paese con i decreti ministeriali 24 aprile 2001, successivamente sostituiti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004.
L’esperienza italiana è la prima al mondo di applicazione di questo strumento di mercato
alla promozione dell’efficienza energetica negli usi finali. Successivamente all’introduzione in Italia, la struttura del meccanismo e della relativa regolazione attuativa sono stati oggetto di approfonditi studi e analisi da parte della Commissione Europea, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia e di un numero crescente di Paesi, sia europei, sia extra-europei (Stati Uniti, Australia, Giappone, Corea). Nel luglio 2006 la Francia ha introdotto un sistema di certificati bianchi che ricalca molto quello italiano, soprattutto dal punto di vista della regolazione attuativa.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) predispone e pubblica annualmente un
rapporto sull'attività eseguita in attuazione dei decreti stessi e sui progetti che sono stati
realizzati nel loro ambito (di seguito: Rapporto).
Lo stesso articolo 7, comma 3, dispone che il predetto rapporto includa eventuali proposte sulle modalità di conseguimento degli obiettivi, di realizzazione ed esecuzione dei progetti per gli anni successivi, inclusa la lista di progetti ammissibili di cui all'allegato 1 dei decreti ministeriali.
In considerazione del fatto che si tratta del primo Rapporto annuale relativo all’attuazione del meccanismo, il Rapporto contiene anche una sintesi della struttura del sistema e dell’attività svolta dall’Autorità per consentirne la piena attuazione, inclusa una descrizione dei principali provvedimenti di regolazione tecnico-economica emanati prima della sua entrata in vigore.
Il Rapporto fa riferimento al periodo 1 gennaio 2005 - 31 maggio 2006, tenuto conto del
fatto che, ai sensi dei decreti ministeriali, la verifica di conseguimento degli obiettivi annuali in capo ai distributori avviene dopo il 31 maggio dell’anno successivo a quello di
riferimento dell’obiettivo.
Il Rapporto ha pertanto la seguente struttura:
- nel capitolo 1 viene riportata la sintesi del meccanismo previsto dai decreti ministeriali e della regolazione tecnico-economica attuativa emanata dall’Autorità;
- nel capitolo 2 vengono descritti i risultati conseguiti nel corso dell’anno 2005;
- nel capitolo 3 vengono discusse alcune delle criticità emerse nel corso del primo anno
di attuazione del meccanismo.
Il Rapporto è stato predisposto dalla Direzione Consumatori e qualità del servizio, Unità
Gestione e controllo della domanda di energia.
In un contesto caratterizzato da forte attenzione per la protezione dell’ambiente da un lato e da una crescente dipendenza energetica dai paesi esportatori dall’altro, il miglioramento dell’efficienza energetica negli usi finali rappresenta uno strumento fondamentale per rispettare gli impegni assunti con la ratifica del protocollo di Kyoto, incrementare la competitività e l’occupazione e garantire per la sicurezza degli approvvigionamenti.
L’interesse per lo sviluppo di politiche di promozione dell’efficienza energetica negli usi
finali è ulteriormente alimentato dai forti aumenti e dall’instabilità del prezzo del petrolio che rendono sempre più necessaria una politica di uso efficiente delle risorse energetiche a parità di servizi energetici usufruiti (concetto che nel seguito verrà richiamato, per brevità, anche come “risparmio energetico”).
La Normativa Primaria
In questo quadro vanno inseriti gli interventi introdotti dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: dlgs n. 79/99), e dall’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: dlgs n. 164/00), che prevedono, rispettivamente, che gli obblighi connessi al servizio di distribuzione dell’energia elettrica includano quello di perseguire l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali, e gli obblighi connessi al servizio di distribuzione del gas naturale includano quello di perseguire l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, secondo obiettivi quantitativi e modalità da definirsi in successivi decreti ministeriali.
I Decreti Ministeriali 24 Aprile 2001
A queste previsioni normative è stata data una prima attuazione con i decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’agricoltura e del Ministro dell’ambiente 24 aprile 2001 recanti Individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreti ministeriali elettrico e gas 24 aprile 2001). Oltre all’individuazione degli obiettivi quantitativi di cui ai dlgs n. 79/99 e n. 164/00 per il quinquennio 2002-2006, i decreti ministeriali 24 aprile 2001 definivano le modalità con cui i distributori soggetti agli obblighi di risparmio energetico potevano conseguire tali obblighi, introducendo un “mercato di titoli di efficienza energetica”. I decreti affidavano inoltre all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) il compito di definire la regolazione attuativa del meccanismo e di gestirne l’attuazione.
La complessità e il carattere fortemente innovativo del meccanismo proposto e alcune
novità nel quadro di riferimento normativo nazionale nel frattempo intervenute hanno
indotto i Ministeri competenti a rivedere il contenuto dei decreti ministeriali 24 aprile 2001,sentita la Conferenza Unificata Stato, Regioni, Province e Autonomie Locali. Il processo di revisione si è concluso con la pubblicazione dei nuovi decreti ministeriali 20 luglio 2004 recanti Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto ministeriale per il settore elettrico) e Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali per il risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto ministeriale per il settore gas naturale).
I nuovi decreti hanno abrogato e sostituito i precedenti, confermandone ampliamente
l’impostazione e facendo salvi i procedimenti avviati dall’Autorità, quelli in corso e quelli
emanati in attuazione dei decreti 24 aprile 2001.
Le principali novità previste dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 hanno riguardato il
posticipo della data di avvio del meccanismo e degli obblighi in esso contenuti al 1
gennaio 2005; la rimodulazione degli obiettivi di risparmio energetico da ottenersi nel
quinquennio di applicazione; la previsione di un programma di iniziative di accompagnamento (campagne informative e diagnosi energetiche) gestito dal Ministero
delle attività produttive e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio; la revisione del meccanismo sanzionatorio previsto in caso di inadempienza agli obblighi;
l’introduzione di alcune specifiche relative agli interventi di risparmio energetico
ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi e alla possibilità di erogare un
contributo tariffario per la copertura dei costi sostenuti dai distributori per il conseguimento degli obiettivi; l’introduzione di specifiche relative al ruolo delle Regioni e delle Province autonome in materia di determinazione di obiettivi di risparmi energetico e relative modalità di raggiungimento.

